Decreto Legislativo
11 agosto 1993, n. 374
Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 luglio 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 6 agosto 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art.1
1. |
Sono considerati lavori particolarmente
usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato
da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee. |
2. |
Le attività particolarmente
usuranti di cui al comma 1 sono individuate nella tabella A allegata al presente decreto che può essere modificata, sulla
base di valutazioni tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. |
|
Art. 2 |
1. |
Per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle attività particolarmente usuranti di cui all'art. 1, il limite di
età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali è anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle
predette attività, fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. Per i lavoratori impegnati in lavori
particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo
delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene, inoltre ridotto il
limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro
mesi complessivamente considerati (Periodo aggiunto dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335.). |
2. |
Fermo restando il requisito
minimo di un anno di attività lavorativa continuata di cui al comma 1, il beneficio di cui al medesimo comma è frazionabile
in giornate che sono attribuite sempreché, in ciascun anno considerato, il periodo di attività lavorativa svolta abbia avuto
durata non inferiore a centoventi giorni. |
3. |
Nei casi in cui i singoli
ordinamenti previdenziali prevedano anticipazioni dei limiti di età pensionabile in dipendenza delle attività particolarmente
usuranti si applica il trattamento di maggior favore. |
Art. 3 |
1. |
Ai fini dell'ammissione al
beneficio di cui all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri: |
|
a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti
e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri
attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile; |
|
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura
dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età
pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica e di controllo in ordine all'espletamento,
da parte dei lavoratori medesimi, delle attività particolarmente usuranti; |
|
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le
modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti
all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti
di lavoro. |
2. |
Sulle aliquote contributive
di cui al comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate. |
3. |
Ove le organizzazioni sindacali
non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce le modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri
di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche. |
4. |
Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del
comma 3 sarà riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione
delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa
sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche
dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso
non può superare il 20 per cento del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo,
determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono
essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto è emanato entro sei mesi
dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1. |
5. |
La commissione di cui al
comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini
sulle attività usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale. Di tale Osservatorio
fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità, dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura
(ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti (Così sostituito dall'art. 1, L. 8 agosto
1995, n. 335.). |
Tabella A
Lavoro notturno continuativo |
Lavori alle linee di montaggio
con ritmi vincolati |
Lavori in galleria, cava
o miniera |
Lavori espletati direttamente
dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi,
di caldaie |
Lavori in altezza: su scale
aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione.
A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto |
Lavori in cassoni ad aria
compressa |
Lavori svolti dai palombari |
Lavori in celle frigorifere
o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi |
Lavori ad alte temperature:
addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo |
Autisti di mezzi rotabili
di superficie |
Marittimi imbarcati a bordo |
Personale addetto ai reparti
di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza |
Trattoristi |
Addetti alle serre e fungaie |
Lavori di asportazione dell'amianto
da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici
industriali e civili.
|
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DECRETO 19 MAGGIO 1999 (G.U. N.208 del 04-05-1999) CRITERI
DI INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI USURANTI
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita'
e per la funzione pubblica
Visto l'art. 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di lavoro usurante; Visto,
in particolare, l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 34, della citata legge n. 335, che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale
Lavoro e Tesoro - sentita la commissione tecnicoscientifica - per il riconoscimento del concorso dello Stato, nella misura
massima del 20% dell'onere complessivo, relativo a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita'
dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione
al rischio professionale di particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita'
con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano; Visto l'art. 59, comma 11, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi da 34 a 38, della predetta legge
n. 335, dispone che i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della
sanita', per la funzione pubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 449, su
parere di una commissione tecnicoscientifica, composta da non piu' di venti componenti, costituita con carattere paritetico
da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro
e dei lavoratori; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 8 aprile 1998, con il quale
la predetta commissione e' stata istituita; Considerati i risultati cui e' pervenuta la commissione tecnicoscientifica
ed il parere espresso in merito a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che
esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio
professionale di particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento
particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle
aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, finalizzate alla
copertura dei conseguenti oneri, da porre a totale carico delle categorie interessate, le organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale individuano, ai sensi e per gli effetti i cui
all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge
8 agosto 1995, n. 335, dette mansioni e determinano tali aliquote contributive secondo i seguenti criteri: l'attesa di
vita al compimento dell'eta' pensionabile; la prevalenza della mansione usurante: la mancanza di possibilita' di prevenzione; la
compatibilita' fisicopsichica in funzione dell'eta'; l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle
fasce di eta' superiori ai cinquanta anni; l'eta' media della pensione di invalidita'; il profilo ergonomico; l'esposizione
ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.
2. Le
proposte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, dovranno essere congiuntamente formulate entro e non oltre cinque
mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Decorso infruttuosamente il predetto termine,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'art.
1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La commissione tecnicoscientifica ivi prevista formulera' il relativo parere
entro e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione.
Art. 2.
1. Nell'ambito delle attivita' particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al
decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche
di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di
vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei rispettivi
ambiti di attivita' con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano, le seguenti, svolte nei
vari settori di attivita' economica: "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere
di prevalenza e continuita'; "lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; "lavori
nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuita'; "lavori
in cassoni ad aria compressa"; "lavori svolti dai palombari"; "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad
alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti
alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; "lavorazione
del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; "lavori espletati in
spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuita' ed in particolare delle attivita' di costruzione, riparazione
e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti,
doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; "lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere
di prevalenza e continuita'.
2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso
dello Stato, che non puo' superare il 20% del corrispondente onere ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate
a tale scopo ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'art. 1, comma
34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 1, comma 1, dovranno
congiuntamente formulare, entro il medesimo termine previsto dall'art. 1, comma 2, le proposte per la determinazione delle
aliquote contributive, relative alle mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle previsioni di cui al comma 2. Decorso
infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11
agosto 1993, n.374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 3.
1. Per la declaratoria delle mansioni espletate sono utilizzati gli elementi che emergono dalla
busta paga, quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori ovvero quelli accertati tramite attivita' ispettive
condotte dai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 4.
1. La commissione tecnicoscientifica di cui al decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, resta in
carica con il compito di assistere le parti ai fini dell'attuazione dei criteri di cui al presente decreto.
Roma, 19 maggio 1999
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bassolino
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato
Il Ministro della sanita' Bindi
Il Ministro per la funzione pubblica Piazza |
DECRETO INTERMINISTERIALE 17 aprile 2001
Attuazione dell'art. 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Benefici in favore dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente
usuranti per le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura. (GU n. 114 del 18-5-2001)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto l'art. 78, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l'emanazione di un
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per stabilire le modalita' di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attivita' di cui al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, nonche' i criteri per il riconoscimento del beneficio
previdenziale per i lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche
di maggior gravita' dell'usura che queste presentano;
Visto l'art. 78, commi 8, 12 e 13, della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;
Visto l'art. 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n.335;
Visto l'art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e per la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1.
1. Per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione dei requisiti anagrafici
e di anzianita' contributiva relativi alle mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del decreto 19 maggio 1999,
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, della sanita' e per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, gli
interessati devono presentare all'ente previdenziale di appartenenza, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, a pena di decadenza, domanda corredata da una documentazione atta a comprovare oggettivamente l'espletamento delle
predette mansioni, sulla base degli elementi tratti da: - busta paga relativa a periodo cui si riferisce la richiesta di
beneficio; - libretto di lavoro, relativo al medesimo periodo; - dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni
specifiche svolte dal lavoratore, nel periodo cui si riferisce la richiesta del beneficio e la prevalenza della mansione particolarmente
usurante, connotata dalla maggiore gravita' dell'usura; avuto riguardo all'attivita' svolta dal lavoratore, trale cui mansioni
rientrano quelle particolarmente usuranti come sopra definite, tali ultime mansioni sono considerate prevalenti se effettuate
per una durata superiore al 50% di ciascun periodo di lavoro ammesso al beneficio; - dichiarazione dell'ufficio del lavoro
o di altra autorita' competente.
2. Per l'esposizione alle alte temperature, per le mansioni non espressamente indicate a titolo
esemplificativo all'art. 2 del citato decreto 19 maggio 1999, la documentazione presentata dovra' comprovare l'esistenza delle
condizioni non inferiori a quelle previste dall'allegata tabella 1.
3. Le assenze per malattia e infortunio sono considerate utili nel periodo da valutare come particolarmente
usurante.
4. Le domande possono essere presentate anche incostanza di rapporto di lavoro.
5. Gli effetti previdenziali sono tenuti a comunicare ai richiedenti, nel piu' breve tempo possibile,
il provvedimento assunto sulle domande stesse, con l'avvertenza che per il conseguimento della pensione, gli interessati devono
cessare l'attivita' lavorativa dipendente.
6. La decorrenza della pensione e' stabilita secondo le vigenti disposizioni.
Art. 2.
1. I benefici derivanti dall'attuazione della normativa indicata in premessa possono essere riconosciuti
per le mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del citato decreto 19 maggio 1999, svolte nel periodo compreso
tra l'8 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, ed il 31 dicembre 2001 ed
a condizione che i requisiti per il pensionamento di anzianita' o di vecchiaia, di cui all'art. 78, comma 8, lettera b), numeri
1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengano perfezionati entro il 31 dicembre 2001 ed in ogni caso entro i limiti
della disponibilita' di cui al comma 13 dello stesso art. 78.
Art. 3.
1. Le domande di accesso alle prestazioni, formulate nel rispetto dei criteri e delle modalita'
di cui all'art. 1, sono prese in esame dagli enti interessati e definite dando priorita' alla maggiore eta' anagrafica e,
in caso di pari eta, alla maggiore anzianita' contributiva.
Il presente sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2001
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SALVI
p.Il MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SOLAROLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri
dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 327
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