A.P.I.R.L.U. (Associazione Psichiatri Italiani per il Riconoscimento del Lavoro Usurante)
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Ottobre 2003 Newsletter:
 
A.P.I.R.L.U.
 
Presentazione ufficiale al XLIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria
 
"La conoscenza e la cura"
Modelli esplorativi e pratiche nella psichiatria contemporanea
 
Bologna 19-24 ottobre 2003

Il giorno 22 ottobre 2003 si è tenuta a Bologna l'Assemblea dei Soci della Società Italiana di Psichiatria, nel contesto dei lavori del XLIII Congresso della S.I.P..

La Sezione Toscana della SIP, con introduzione del suo Segretario e presentazione del Dr. Ugo Corrieri, ha sottoposto al voto dell'Assemblea una raccomandazione volta a vincolare il nuovo Consiglio Direttivo ad operare per il riconoscimento del lavoro usurante per i medici Psichiatri del Servizio Pubblico.

L'assemblea ha approvato per acclamazione il seguente testo:

 

A norma dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 374 del 1993 sono considerati lavori particolarmente usuranti "quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere comunque prevenuti con misure idonee." Il suddetto D.lgs prevede tra l'altro come particolarmente usuranti le attività dei Servizi di Pronto Soccorso, Rianimazione e Chirurgia d'urgenza.

 

Si raccomanda di attivare nelle sedi opportune (Governo, Associazioni sindacali e quant'altro) ogni iniziativa idonea ad ottenere il riconoscimento di lavoro particolarmente usurante anche per il lavoro psichiatrico svolto nelle strutture pubbliche di Salute mentale e S.E.R.T., che può rientrare pienamente nella suddetta definizione per vari motivi, di cui i più condivisi sono:

 

1) il nostro lavoro comporta un quotidiano, continuo ed intenso dispendio di energie psichiche, dovuto a) al fatto che come Psichiatri del Servizio pubblico non possiamo selezionare l'utenza e dobbiamo entrare in rapporto e cercare di curare TUTTI i pazienti che si presentano alla nostra osservazione; inoltre: b) al fatto che, in ogni caso, il nostro è un lavoro nel quale una psiche (la nostra) cura, attraverso se stessa, un'altra psiche (quella del paziente): lavoro quanto mai affascinante ed unico nell' intero panorama dei lavori umani, ma estremamente impegnativo ed usurante di per sé;

 

2) svolgiamo regolare lavoro notturno di guardia nei Reparti ospedalieri e/o servizio notturno di pronta disponibilità nei confronti del Reparto e/o del territorio (domicilio di pazienti in carico del Servizio; Case-famiglia e residenze protette; lavoro assieme al 118);

 

3) una parte dei pazienti non riconosce il proprio stato psichico come patologico e quindi non si vuole curare; ogni giorno nel nostro lavoro ci troviamo a relazionarci con pazienti che variamente "resistono" alle nostre terapie, e non raramente rifiutano il contatto stesso con noi. Ciò rappresenta una condizione assolutamente unica, alla quale non è esposto nessun altro medico al di fuori dello Psichiatra del Servizio pubblico: di norma la relazione medico-paziente si basa sulla spontanea richiesta di aiuto da parte del paziente medesimo;

 

4) il carico di lavoro a cui è sottoposto ogni Psichiatra del Servizio pubblico è di oltre 100 pazienti, di cui buona parte soffrono di disturbi psicotici e sempre più frequentemente di gravi disturbi di personalità;

 

5) ci confrontiamo di continuo con condizioni di cronicità, con la conseguente spossante sensazione di impotenza, accresciuta dall'obbligo di una risposta "terapeutica" che come Psichiatria pubblica dobbiamo in ogni caso continuare a dare;

 

6) siamo sottoposti a minacce ed a rischi di aggressione, sia verbale che fisica, da parte di quella fascia di pazienti gravemente disturbati (Psicosi e Disturbi di Personalità), nei quali i meccanismi di controllo dell' aggressività sono compromessi ed il rischio del passaggio all' atto è concreto e imprevedibile.

 

Questo è il testo approvato e depositato agli atti.

Si invitano adesso tutti i Colleghi ad esaminare gli spunti forniti in questa raccomandazione ed elaborare assieme un progetto definito e ben strutturato da presentare al Ministero del Lavoro.

Contemporaneamente ci stiamo occupando di perfezionare la ricerca già in atto su tutta la normativa nazionale in materia e su tutto quanto già riconosciuto agli Psichiatri pubblici dalle legislazioni degli altri Stati europei: ricerca alla quale invitiamo tutti a collaborare e ad inviarci il materiale reperito.

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In questa sezione verranno inserite le ultime notizie sull'argomento Lavori Usuranti, normativa, articoli interessanti, iniziative e sarà tempestivamente comunicata l'apertura di nuove sezioni regionali.
Aspettiamo vostri suggerimenti, consigli ed articoli per pubblicarli.

Decreto Legislativo 11 agosto 1993, n. 374

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1993;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art.1

1.

Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee.

2.

Le attività particolarmente usuranti di cui al comma 1 sono individuate nella tabella A allegata al presente decreto che può essere modificata, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

Art. 2

 

1.

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle attività particolarmente usuranti di cui all'art. 1, il limite di età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali è anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attività, fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene, inoltre ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati (Periodo aggiunto dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335.).

2.

Fermo restando il requisito minimo di un anno di attività lavorativa continuata di cui al comma 1, il beneficio di cui al medesimo comma è frazionabile in giornate che sono attribuite sempreché, in ciascun anno considerato, il periodo di attività lavorativa svolta abbia avuto durata non inferiore a centoventi giorni.

3.

Nei casi in cui i singoli ordinamenti previdenziali prevedano anticipazioni dei limiti di età pensionabile in dipendenza delle attività particolarmente usuranti si applica il trattamento di maggior favore.

Art. 3

 

1.

Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:

 

a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile;

 

b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle attività particolarmente usuranti;

 

c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.

2.

Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.

3.

Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce le modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche.

4.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3 sarà riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non può superare il 20 per cento del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto è emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.

5.

La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini sulle attività usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale. Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti (Così sostituito dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335.).

Tabella A

Lavoro notturno continuativo

Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati

Lavori in galleria, cava o miniera

Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie

Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto

Lavori in cassoni ad aria compressa

Lavori svolti dai palombari

Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi

Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo

Autisti di mezzi rotabili di superficie

Marittimi imbarcati a bordo

Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza

Trattoristi

Addetti alle serre e fungaie

Lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici

industriali e civili.

 

 

 

 

DECRETO 19 MAGGIO 1999 (G.U. N.208 del 04-05-1999)
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI USURANTI

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, della sanita' e per la funzione pubblica

Visto l'art. 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di lavoro usurante;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 34, della citata legge n. 335, che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale Lavoro e Tesoro - sentita la commissione tecnicoscientifica - per il riconoscimento del concorso dello Stato, nella misura massima del 20% dell'onere complessivo, relativo a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita',
delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano;
Visto l'art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi da 34 a 38, della predetta legge n. 335, dispone che i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita', per la funzione pubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 449, su parere di una commissione tecnicoscientifica, composta da non piu' di venti componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 8 aprile 1998, con il quale la predetta commissione e' stata istituita;
Considerati i risultati cui e' pervenuta la commissione tecnicoscientifica ed il parere espresso in merito a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, da porre a totale carico delle categorie interessate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale individuano, ai sensi e per gli effetti i cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dette mansioni e determinano tali aliquote contributive secondo i seguenti criteri:
l'attesa di vita al compimento dell'eta' pensionabile;
la prevalenza della mansione usurante:
la mancanza di possibilita' di prevenzione;
la compatibilita' fisicopsichica in funzione dell'eta';
l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di eta' superiori ai cinquanta anni;
l'eta' media della pensione di invalidita';
il profilo ergonomico;
l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.


2. Le proposte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, dovranno essere congiuntamente formulate entro e non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La commissione tecnicoscientifica ivi prevista formulera' il relativo parere entro e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione.

Art. 2.

1. Nell'ambito delle attivita' particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attivita' economica:
"lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuita';
"lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
"lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuita';
"lavori in cassoni ad aria compressa";
"lavori svolti dai palombari";
"lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
"lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
"lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuita' ed in particolare delle attivita' di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
"lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuita'.


2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso dello Stato, che non puo' superare il 20% del corrispondente onere ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.


3. Le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 1, comma 1, dovranno congiuntamente formulare, entro il medesimo termine previsto dall'art. 1, comma 2, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive, relative alle mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle previsioni di cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 3.

1. Per la declaratoria delle mansioni espletate sono utilizzati gli elementi che emergono dalla busta paga, quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori ovvero quelli accertati tramite attivita' ispettive condotte dai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

1. La commissione tecnicoscientifica di cui al decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, resta in carica con il compito di assistere le parti ai fini dell'attuazione dei criteri di cui al presente decreto.

Roma, 19 maggio 1999

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Bassolino

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato

Il Ministro della sanita'
Bindi

Il Ministro per la funzione pubblica
Piazza

DECRETO INTERMINISTERIALE 17 aprile 2001

Attuazione dell'art. 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Benefici in favore dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura. (GU n. 114 del 18-5-2001)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica

 

Visto l'art. 78, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per stabilire le modalita' di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attivita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, nonche' i criteri per il riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che queste presentano;

Visto l'art. 78, commi 8, 12 e 13, della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;

Visto l'art. 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n.335;

Visto l'art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva relativi alle mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, gli interessati devono presentare all'ente previdenziale di appartenenza, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza, domanda corredata da una documentazione atta a comprovare oggettivamente l'espletamento delle predette mansioni, sulla base degli elementi tratti da:
- busta paga relativa a periodo cui si riferisce la richiesta di beneficio;
- libretto di lavoro, relativo al medesimo periodo;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni specifiche svolte dal lavoratore, nel periodo cui si riferisce la richiesta del beneficio e la prevalenza della mansione particolarmente usurante, connotata dalla maggiore gravita' dell'usura; avuto riguardo all'attivita' svolta dal lavoratore, trale cui mansioni rientrano quelle particolarmente usuranti come sopra definite, tali ultime mansioni sono considerate prevalenti se effettuate per una durata superiore al 50% di ciascun periodo di lavoro ammesso al beneficio;
- dichiarazione dell'ufficio del lavoro o di altra autorita' competente.

2. Per l'esposizione alle alte temperature, per le mansioni non espressamente indicate a titolo esemplificativo all'art. 2 del citato decreto 19 maggio 1999, la documentazione presentata dovra' comprovare l'esistenza delle condizioni non inferiori a quelle previste dall'allegata tabella 1.

3. Le assenze per malattia e infortunio sono considerate utili nel periodo da valutare come particolarmente usurante.

4. Le domande possono essere presentate anche incostanza di rapporto di lavoro.

5. Gli effetti previdenziali sono tenuti a comunicare ai richiedenti, nel piu' breve tempo possibile, il provvedimento assunto sulle domande stesse, con l'avvertenza che per il conseguimento della pensione, gli interessati devono cessare l'attivita' lavorativa dipendente.

6. La decorrenza della pensione e' stabilita secondo le vigenti disposizioni.

Art. 2.

1. I benefici derivanti dall'attuazione della normativa indicata in premessa possono essere riconosciuti per le mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del citato decreto 19 maggio 1999, svolte nel periodo compreso tra l'8 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, ed il 31 dicembre 2001 ed a condizione che i requisiti per il pensionamento di anzianita' o di vecchiaia, di cui all'art. 78, comma 8, lettera b), numeri 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengano perfezionati entro il 31 dicembre 2001 ed in ogni caso entro i limiti della disponibilita' di cui al comma 13 dello stesso art. 78.

Art. 3.

1. Le domande di accesso alle prestazioni, formulate nel rispetto dei criteri e delle modalita' di cui all'art. 1, sono prese in esame dagli enti interessati e definite dando priorita' alla maggiore eta' anagrafica e, in caso di pari eta, alla maggiore anzianita' contributiva.

Il presente sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2001

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
SALVI

p.Il MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 327

 

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